Art. 3.
(Trattamento economico, assistenziale e previdenziale dei magistrati di complemento).
1. Ai magistrati di complemento si applicano il trattamento economico, previdenziale e assistenziale previsto per i magistrati ordinari dell'ordine giudiziario, salvo quanto previsto dalla presente legge.
2. Ai magistrati di complemento sono corrisposti per intero l'indennità integrativa speciale, l'indennità giudiziaria e gli altri diritti che la legge attribuisce ai
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magistrati ordinari di tribunale con eguale anzianità di servizio, nei limiti previsti dal comma 3.
3. Lo stipendio dei magistrati di complemento è calcolato sulla base dello stipendio corrisposto ai magistrati ordinari di tribunale con eguale anzianità di servizio, applicando una riduzione percentuale del 20 per cento nei primi tre anni di servizio e del 15 per cento nei successivi anni di servizio.
4. Ai fini previdenziali, ai magistrati di complemento si applicano, per la ricongiunzione dei periodi di pregressa attività forense, le disposizioni di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.